Clausola Drag Along

settembre 27th, 2012

La clausola di uscita dalla società Drag Along è uno strumento utilizzato per gestire la cessione da parte dei soci.
Con la clausola drag along  (detta anche“clausola di trascinamento”), il socio venditore ha il diritto di obbligare gli altri soci a cedere la propria partecipazione in occasione della vendita di azioni o quote ad un terzo compratore.
Il socio di minorannza otterrà le medesime condizioni contrattuali ed il medesimo prezzo pro quota riservati al socio venditore.

Di solito viene stabilita in favore del socio di maggioranza che ha un maggiore potere contrattuale con il terzo in quanto può negoziare la vendita del 100% della società (in molti casi l’acquirente, soprattutto se industriale, considera solo l’acquisto totalitario per non avere soci sconosciuti e magari anche scomodi)

La clausola può essere anche pattuita a favore dei soci di minoranza e un esempio tipico è quello di società partecipate da partner finanziari, i quali traendo profitto dal differenziale di prezzo generato dal loro intervento e dalla vendita, massimizzano il valore solo in caso di cessione del 100% o perlomeno della maggioranza.

E’ importante notare che la clausola è vincolante (non è opzione come nel tag along) e quindi è importante che ci sia la massimizzazione del prezzo (cosa non scontata se l’orizzonte temporale del socio non coincide non l’orizzonte temporale di massimizzazione del valore della società)

Clausola Tag Along

settembre 11th, 2012

Le clausole di WAY OUT (clausole di uscita dalla società) servono a gestire in modo ordinato e non litigioso la vendita della società, una di queste è la clausola Tag Along.

Con la clausola “Tag Along” si stabilisce il diritto dei soci di minoranza di vendere la propria partecipazione, contestualmente e alle medesime condizioni, della vendita del socio di maggioranza (l’acquirente compra contestualmente maggioranza e minoranza).

E’ uno strumento di tutela delle minoranze che evita di rimanere “intrappolati” dalla propria quota difficilmente vendibile da sola o vendibile solo “a forte sconto”.
Con questa pattuizione infatti, il socio di minoranza, nella transazione di vendita, ha il medesimo potere contrattuale del socio di maggioranza.

Questa clausola è inserita nello statuto della società e/o nei patti parasociali; ha una maggior tutela l’inserimento nello statuto in quanto quest’ultimo è opponibile ai terzi.